Accordo
Art. 9-ter
Cessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti. Rinvio all'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi (Trasferimento del marchio)
In vigore dal 4 lug 1976
Cessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti.
Rinvio all' della Convenzione di Parigi (Trasferimento del marchio)
1. Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati è notificata all'Ufficio internazionale, questo lo iscriverà nel suo Registro. Ciascuno dei Paesi contraenti avrà la facoltà di non riconoscere la validità di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte così ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente.
2. L'Ufficio internazionale registrerà ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o più Paesi contraenti.
3. Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento del Paese del titolare, l'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovrà, se il marchio internazionale è stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformità dell'.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non sono applicabili che con la riserva dell' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Storico versioni
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