Accordo
Art. 10
Ufficio internazionale
In vigore dal 4 lug 1976
Ufficio internazionale
1. a) La registrazione internazionale e i compiti relativi alla medesima, come anche gli altri compiti spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da esso creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli a 12.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Storico versioni
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