Accordo
Art. 15
Durata dell'accordo. Denuncia
In vigore dal 4 lug 1976
Durata dell'accordo. Denuncia
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore finché almeno cinque Paesi ne siano partecipi.
2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per altri Paesi dell'Unione particolare.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-15