Accordo
Art. 16
Atti applicabili
In vigore dal 4 lug 1976
Atti applicabili
1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 31 ottobre 1958.
b) Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato dall'Atto del 31 ottobre 1958 per i suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.
2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, l'applicano alle registrazioni internazionali di denominazioni di origine eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda dell'Amministrazione di ogni Paese dell'Unione particolare non partecipe del presente Atto, semprechè tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi. Le condizioni stabilite nel presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda di un'Amministrazione dei suddetti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto del 31 ottobre 1958.
Storico versioni
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