Atto
Art. 3
Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo
In vigore dal 4 lug 1976
Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo
1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3-2