Art. 3 · Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo
Atto

Art. 3

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Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo

In vigore dal 4 lug 1976
Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo 1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
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