Accordo

Art. 17

Firma. Lingue. Funzioni del depositario

In vigore dal 4 lug 1976
Firma. Lingue. Funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce e le dichiarazioni fatte in applicazione dell'.2 c) e 4.
Storico versioni

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Firma. Lingue. Funzioni del depositario (Art. 17 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo