Accordo
Art. 18
Disposizioni transitorie
In vigore dal 4 lug 1976
Disposizioni transitorie
1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.
2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli a 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.
FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Storico versioni
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