Atto
Art. 1
Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid (1)
In vigore dal 4 lug 1976
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI
ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI MADRID SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA
del 14 aprile 1891, riveduto a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AJA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934 e a LISBONA il 31 ottobre 1958
Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne
l'accordo di Madrid
Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: "Atto di Lisbona"), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale notificherà tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo.
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Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-1-2