Atto
Art. 4
Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona
In vigore dal 4 lug 1976
Accettazione automatica degli da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona
I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell'.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l'.1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-4-2