Art. 2

In vigore dal 4 lug 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli atti stessi.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-rd-2

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