Art. 6
In vigore dal 4 lug 1976
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975: quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;
quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 aprile 1976
LEONE
MORO - RUMOR -
BONIFACIO - COLOMBO -
STAMMATI - MARCORA -
DONAT-CATTIN - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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