Art. 3

In vigore dal 4 lug 1976
Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell' della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-rd-3

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