Atto
Art. 7
Disposizione transitoria
In vigore dal 4 lug 1976
Disposizione transitoria
Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.
FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-7-2