Accordo

Art. 14

Rettifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958

In vigore dal 4 lug 1976
Rettifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all' della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958 1. Ciascun Paese dell'Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2. a) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare. b) La notificazione d'adesione assicura, di per sè, sul territorio del Paese aderente, il beneficio delle precedenti disposizioni alle denominazioni d'origine che, al momento dell'adesione, fruiscono della registrazione internazionale. c) Tuttavia, ciascun Paese, aderendo al presente Accordo, può, entro il termine di un anno, dichiarare quali sono le denominazioni d'origine già registrate presso l'Ufficio internazionale, per le quali esso si vale della facoltà prevista nell'.3. 3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 4. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. 5. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata. 6. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 7. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese può aderire all'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente atto o vi aderisce.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-14

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Rettifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958 (Art. 14 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo