Accordo
Art. 11
Finanze
In vigore dal 4 lug 1976
Finanze
1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.
2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato con le seguenti risorse:
i) le tasse di registrazione internazionale riscosse conformemente all'.2 come anche le tasse e le somme dovute per altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi;
v) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare, nella misura in cui gli introiti provenienti dalle fonti indicate ai punti i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese dell'Unione particolare.
4. a) L'importo della tassa menzionata all'.2 è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.
b) L'importo di tale tassa è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare siano, di regola, sufficienti a coprire le spese cagionate all'Ufficio internazionale dall'esercizio del servizio di registrazione internazionale, senza dover ricorrere al versamento dei contributi indicati all'alinea 3 v).
5. a) Per determinare la loro quota contributiva secondo l'alinea 3 v), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano i contributi annui proporzionatamente al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.
b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.
c) La data in cui sono esigibili i contributi è fissata dall'Assemblea.
d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
6. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servigi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
7. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
8. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.
9. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
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