Accordo
Art. 9-bis
Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare
In vigore dal 4 lug 1976
Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare
1. Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale è trasferito a una persona residente in un Paese contraente diverso dal Paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sarà notificato all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione di questo stesso Paese. L'Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale. Se il trasferimento è stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale richiederà il consenso dell'Amministrazione del Paese del nuovo titolare e pubblicherà, possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel Paese del nuovo titolare.
2. Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sarà registrato.
3. Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del Paese del nuovo titolare, sia perché è stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l'Amministrazione del Paese del precedente titolare avrà diritto di chiedere all'Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.
Storico versioni
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