Accordo

Art. 7

Durata della registrazione. Tassa

In vigore dal 4 lug 1976
Durata della registrazione. Tassa 1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformità dell' assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente. 2. Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sarà pagata una tassa unica.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-7

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