Accordo
Art. 7
Durata della registrazione. Tassa
In vigore dal 4 lug 1976
Durata della registrazione. Tassa
1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformità dell' assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente.
2. Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sarà pagata una tassa unica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-7