Accordo
Art. 6
Denominazioni generiche
In vigore dal 4 lug 1976
Denominazioni generiche
Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell', non potrà essere ivi considerata come divenuta generica, finché essa si trovi protetta come denominazione d'origine nel Paese d'origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-6