Accordo
Art. 8-bis
Rinuncia per uno o più Paesi
In vigore dal 4 lug 1976
Rinuncia per uno o più Paesi
Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia è esente da tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-8-bis