Art. 8-bis · Rinuncia per uno o più Paesi
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Art. 8-bis

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Rinuncia per uno o più Paesi

In vigore dal 4 lug 1976
Rinuncia per uno o più Paesi Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia è esente da tassa.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-8-bis