Accordo
Art. 5-ter
Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorità. Estratti del Registro internazionale
In vigore dal 4 lug 1976
Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale.
Ricerche di anteriorità.
Estratti del Registro internazionale
1. L'Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato.
2. L'Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l'incarico di fare ricerche di anteriorità tra i marchi internazionali.
3. Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-5-ter