Accordo

Art. 4-bis

Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori

In vigore dal 4 lug 1976
Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori 1. Quando un marchio, già depositato in uno o più Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2. L'Amministrazione nazionale è tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-4-bis

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