Accordo
Art. 4-bis
71 / 98Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori
In vigore dal 4 lug 1976
Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori
1. Quando un marchio, già depositato in uno o più Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.
2. L'Amministrazione nazionale è tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-4-bis