Protocollo
Art. 3
In vigore dal 4 lug 1976
Ogni Paese che abbia fatto delle riserve secondo l' del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, può mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratificherà l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderirà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-p-3