Convenzione

Art. 21

In vigore dal 4 lug 1976
1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo". 2. Riservate le disposizioni dell'.1 b) i) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo