ConvenzioneTitolo II

Art. 6

Riduzione di prezzo per i ragazzi

In vigore dal 14 gen 1976
Riduzione di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di età fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non è richiesta l'occupazione di un apposito posto. par. 2. - I ragazzi di età da cinque fino a dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono superare la metà del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture e senza pregiudizio dell'arrotondamento delle somme effettuato secondo le norme dell'amministrazione che emette il biglietto. Questa riduzione non è obbligatoria se i biglietti offrono già una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice. par. 3. - Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di età differenti da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, purchè tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuità del trasporto di cui al paragrafo 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-6

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Riduzione di prezzo per i ragazzi (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo