ConvenzioneTitolo II

Art. 9

Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido

In vigore dal 14 gen 1976
Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido par. 1. - Il viaggiatore che non può presentare un biglietto valido deve pagare una soprattassa, oltre il prezzo del viaggio. Questa soprattassa è calcolata secondo i regolamenti della ferrovia sulla quale ne è richiesto il pagamento. par. 2. - I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione sono considerati come non validi e vengono ritirati dal personale di servizio. par. 3. - Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del viaggio o della soprattassa può essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non può esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-9

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