Convenzione

Art. 14

Oggetti ammessi al trasporto

In vigore dal 14 gen 1976
Oggetti ammessi al trasporto par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi. par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali. par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-14

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Oggetti ammessi al trasporto (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo