Convenzione
Art. 14
Oggetti ammessi al trasporto
In vigore dal 14 gen 1976
Oggetti ammessi al trasporto
par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti
contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a
determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali.
par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-14