Convenzione

Art. 19

Scontrino del bagaglio

In vigore dal 14 gen 1976
Scontrino del bagaglio par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni: a) stazione di partenza e di destinazione; b) itinerario; c) giorno della consegna e treno per il quale questa consegna è stata fatta; d) numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto; e) quantità e peso dei colli; f) ammontare delle tasse di porto e delle altre spese. par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli. par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformità alle sue indicazioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-19

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Scontrino del bagaglio (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo