Convenzione

Art. 24

Contestazioni

In vigore dal 14 gen 1976
Contestazioni Le contestazioni fra viaggiatori o fra questi e gli agenti vengono provvisoriamente risolte, nelle stazioni, dal capo stazione di servizio e, nel corso del viaggio, dal capo treno.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-24

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Contestazioni (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo