Convenzione›Titolo III
Art. 29
Presunzione di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato
In vigore dal 14 gen 1976
Presunzione di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato
par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può
considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente al par. 2 dell'.
par. 2. - Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un
anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisarne l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso,
l'avente diritto può esigere che il bagaglio gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennità riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennità, e con riserva di ogni diritto alla indennità per ritardo prevista all'.
Se il collo ritrovato non viene richiesto nel previsto termine di trenta giorni o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.
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