Convenzione›Titolo III
Art. 30
Ammontare dell'indennità per perdita del bagaglio
In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità per perdita del bagaglio
Quando, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, la
ferrovia è tenuta a pagare un'indennità per perdita totale o parziale del bagaglio, può essere reclamata:
a) se l'ammontare del danno è provato:
- una somma eguale a tale ammontare, con un massimo di 40
franchi per chilogrammo di peso lordo mancante;
b) se l'ammontare del danno non è provato:
- una somma globale calcolata in ragione di 20 franchi per
chilogrammo di peso lordo mancante.
Devono inoltre essere rimborsati le tasse di porto, i diritti di
dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del bagaglio perduto, escluso ogni altro risarcimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-30