Convenzione›Titolo III
Art. 30
43 / 103Ammontare dell'indennità per perdita del bagaglio
In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità per perdita del bagaglio
Quando, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, la
ferrovia è tenuta a pagare un'indennità per perdita totale o parziale del bagaglio, può essere reclamata:
a) se l'ammontare del danno è provato:
- una somma eguale a tale ammontare, con un massimo di 40
franchi per chilogrammo di peso lordo mancante;
b) se l'ammontare del danno non è provato:
- una somma globale calcolata in ragione di 20 franchi per
chilogrammo di peso lordo mancante.
Devono inoltre essere rimborsati le tasse di porto, i diritti di
dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del bagaglio perduto, escluso ogni altro risarcimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-30