Convenzione›Titolo III
Art. 35
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole.
Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, gli agenti della
ferrovia compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-35