ConvenzioneTitolo III

Art. 35

Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti

In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, gli agenti della ferrovia compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-35

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Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo