Convenzione

Art. 38

Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia

In vigore dal 14 gen 1976
Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia L'azione giudiziaria contro la ferrovia in dipendenza del contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o che, in mancanza, prova il suo diritto ad agire.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-38

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Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia (Art. 38 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo