Convenzione›Titolo III
Art. 33
Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia
In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia
In tutti i casi in cui il ritardo nella riconsegna, la perdita
totale o parziale, o l'avaria del bagaglio siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilità è tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli .
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-33