ConvenzioneTitolo III

Art. 33

Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia

In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia In tutti i casi in cui il ritardo nella riconsegna, la perdita totale o parziale, o l'avaria del bagaglio siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilità è tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli .
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-33

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Ammontare dell'indennità in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo