Convenzione

Art. 37

Reclami amministrativi

In vigore dal 14 gen 1976
Reclami amministrativi par. 1. I reclami amministrativi relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'. par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'. par. 3. - I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia può esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-37

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