Convenzione
Art. 37
Reclami amministrativi
In vigore dal 14 gen 1976
Reclami amministrativi
par. 1. I reclami amministrativi relativi al contratto di trasporto
devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'.
par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui
che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'.
par. 3. - I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri
documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia può esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-37