ConvenzioneTitolo III

Art. 34

Interessi sulle indennità. Restituzione delle indennità

In vigore dal 14 gen 1976
Interessi sulle indennità. Restituzione delle indennità par. 1. - L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennità sia superiore ai dieci franchi per ogni scontrino di bagaglio; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell' o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti. par. 2. - Ogni indennità indebitamente riscossa deve essere restituita.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-34

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