ConvenzioneTitolo III

Art. 36

Esercizio di azioni extracontrattuali

In vigore dal 14 gen 1976
Esercizio di azioni extracontrattuali In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione relativa alla responsabilità, a qualunque titolo svolta, non può essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui la ferrovia risponde in base all'.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-36

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