Convenzione

Art. 41

Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio

In vigore dal 14 gen 1976
Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato del bagaglio, il suo peso e, possibilmente, l'entità del danno, la sua causa ed il momento in cui si è prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del verbale, può domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso del bagaglio, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria è eseguita. par. 3. - Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto deve fornire la descrizione più esatta possibile dei colli perduti per facilitare le ricerche della ferrovia.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-41

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