Convenzione
Art. 46
Regresso in caso di indennità per ritardo nella riconsegna
In vigore dal 14 gen 1976
Regresso in caso di indennità per ritardo nella riconsegna
Le norme indicate nell' sono estese ai casi di
indennità pagate per ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo è causato da irregolarità constatate su più ferrovie, l'onere dell'indennità è ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-46