Convenzione
Art. 48
Competenza per le azioni di regresso
In vigore dal 14 gen 1976
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. - Per tutte le azioni di regresso è esclusivamente
competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso.
par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro più ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al par. 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-48