ConvenzioneTitolo IV

Art. 51

Regole generali di procedura

In vigore dal 14 gen 1976
Regole generali di procedura Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-51

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