Convenzione›Titolo IV
Art. 54
Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia
In vigore dal 14 gen 1976
Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia
1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente
Convenzione è istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato:
a) di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di
ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie;
b) di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni
specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali;
c) di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni
finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie;
d) di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato
contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell', prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
e) di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
f) di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei
litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
g) d'istruire le domande di modificazione alla presente
Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'.
par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato I alla
presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione.
Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-54