ConvenzioneTitolo IV

Art. 53

Unità monetaria.

In vigore dal 14 gen 1976
Unità monetaria. Corso di conversione o di accettazione delle valute estere par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900. par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa effettua la conversione delle somme espresse in unità monetarie estere, che sono pagate, in moneta nazionale (corsi di conversione). par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-53

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Unità monetaria. (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo