Convenzione›Titolo IV
Art. 53
Unità monetaria.
In vigore dal 14 gen 1976
Unità monetaria.
Corso di conversione o di accettazione delle valute estere
par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o
nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900.
par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa
effettua la conversione delle somme espresse in unità monetarie estere, che sono pagate, in moneta nazionale (corsi di conversione).
par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle
valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-53