Convenzione

Art. 49

Accordi relativi al regresso

In vigore dal 14 gen 1976
Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-49

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