Convenzione
Art. 49
Accordi relativi al regresso
In vigore dal 14 gen 1976
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle
azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-49