Convenzione›Titolo IV
Art. 50
Applicazione del diritto nazionale
In vigore dal 14 gen 1976
Applicazione del diritto nazionale
Per quanto non è previsto nella presente Convenzione, nelle
disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, relativi al trasporto, in vigore nei singoli Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-50