Convenzione

Art. 47

Procedura di regresso

In vigore dal 14 gen 1976
Procedura di regresso par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli , non può mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento. par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito. par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. - Non è permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.
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Procedura di regresso (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo