Convenzione
Art. 47
22 / 103Procedura di regresso
In vigore dal 14 gen 1976
Procedura di regresso
par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle
azioni di regresso previste negli , non può mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento.
par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve
proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. - Non è permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-47